La delibera 40/14 (e successive modifiche ed integrazioni) dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (ARERA) ha introdotto l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore a fronte della realizzazione di un impianto gas, i cosiddetti allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità.
Su questi allegati l’impresa di distribuzione locale esegue un “accertamento” esclusivamente documentale, che ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.
L’attivazione della fornitura gas può avere luogo soltanto a fronte dell’esito positivo dell’accertamento.
Fino al 30 giugno 2014 gli impianti sottoposti ad accertamento documentale sono stati solo quelli di nuova realizzazione (“impianti nuovi”), ma dal 1° luglio 2014 anche gli “impianti modificati o trasformati” sono sottoposti ad accertamento prima di procedere alla riattivazione della fornitura gas.
Il 6 febbraio 2014 l’ ARERA, infatti, ha pubblicato la “nuova” delibera 40/14, nella quale sono contenute le disposizioni in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas che modificano ed integrano quelle contenute nella deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.
Le imprese di Distribuzione di gas devono quindi effettuare l’accertamento documentale, oltre che sui nuovi impianti, in alcuni casi anche sulle richieste di attivazione o riattivazione della fornitura. Per maggiori informazioni chiamare il numero 0573402777.